Tre uomini e una donna svolgendo diversi lavori di tecnica della costruzione

Quasi 22.000 professionisti e professioniste lavorano nella tecnica della costruzione. Il primo CCL nella tecnica della costruzione risale al 1912. I sindacati riuscirono gradualmente a ottenere salari e condizioni di lavoro migliori.

Tecnica della costruzione

Il Contratto collettivo di lavoro (CCL) per la tecnica della costruzione è attualmente in fase di rinegoziazione.

Augmentations salariales 2024

All’inizio di ottobre 2023, 1200 tecnici della costruzione ed elettricisti hanno manifestato a Zurigo chiedendo migliori condizioni di lavoro. Con una petizione 3500 tecnici edili hanno chiesto migliori salari, più ferie, pensionamento anticipato, rimborso di tutte le spese di viaggio e una maggiore indennità per il pranzo.

La manifestazione e la petizione cominciano a dare i loro frutti. Ci sono aumenti salariali per il 2024:

Il CCL garantisce migliori condizioni di lavoro

Salario

Con il CCL tecnica della costruzione:

  • salari minimi garantiti con categorie salariali in base alla tua formazione e ai tuoi anni di esperienza.

Legislazione svizzera (senza CCL): nessun salario minimo legale, ad eccezione dei Cantoni Giura, Neuchâtel e Ginevra.


Tredicesima mensilità

Con il CCL tecnica della costruzione:

  • sì, 100%

Legislazione svizzera (senza CCL): no

Supplementi

Con il CCL tecnica della costruzione:

  • 25% per il lavoro straordinario normale
  • 25% per il lavoro serale dalle 20.00 alle 23.00 (purché il dipendente abbia lavorato più di 8 ore durante il giorno)
  • 50% per il lavoro notturno dalle 23.00 alle 06.00
  • 100% per il lavoro domenicale e nei giorni festivi

Legislazione svizzera (senza CCL): 0% il sabato, 50% la domenica, 25% la notte
 

Indennità per il pranzo

Con il CCL tecnica della costruzione:

  • 15 CHF per il pranzo in caso di lavoro fuori sede

Orario di lavoro settimanale

Con il CCL tecnica della costruzione:

  • 40 ore

Legislazione svizzera (senza CCL): 50 ore
 

Vacanze

Con il CCL tecnica della costruzione:

  • 27 giorni fino ai 20 anni compiuti
  • 25 giorni dai 21 ai 49 anni
  • 27 giorni dai 50 ai 54 anni
  • 28 giorni dai 55 ai 60 anni
  • 30 giorni dai 61 ai 65 anni

Legislazione svizzera (senza CCL): 25 giorni fino al 20° anno, 20 giorni dal 21° anno
 

Giorni festivi

Con il CCL tecnica della costruzione:

  • 9 giorni (compreso il 1° agosto)

Legislazione svizzera (senza CCL): 1 giorno retribuito (1° agosto)

Assenze retribuite

Con il CCL tecnica della costruzione:

  • 1 giorno in caso di reclutamento, riforma militare, giornata d’informazione
  • 1 giorno all’anno in caso di trasloco
  • da 1 a 3 giorni in caso di decesso in famiglia
  • da 1 a 3 giorni per la cura di familiari malati
  • 2 giorni in caso di matrimonio
  • 1 giorno in caso di matrimonio di un figlio
     

Congedo di maternità

Con il CCL tecnica della costruzione:

  • 16 settimane

Legislazione svizzera (senza CCL): 14 settimane

 

Congedo di paternità

Con il CCL tecnica della costruzione:

  • 10 giorni alla nascita con il 100% del salario

Legislazione svizzera (senza CCL): 10 giorni alla nascita con l’80% del salario

 

Salario in caso di malattia

Con il CCL tecnica della costruzione:

  • 90% compresa la tredicesima mensilità dal 2° giorno
  • In caso di infortunio, 80% dal giorno dell’infortunio

Legislazione svizzera (senza CCL): 100% da 3 a massimo 46 settimane

Perfezionamento

Con il CCL tecnica della costruzione:

  • 5 giorni lavorativi retribuiti all’anno

Legislazione svizzera (senza CCL): solo non retribuito
 

Contributo professionale

Con il CCL tecnica della costruzione:

  • 25.- CHF/mese (apprendisti esclusi), l’importo può variare a seconda del cantone.

Gli iscritti di Unia possono chiedere il rimborso di questo importo.

 

Con il CCL tecnica della costruzione:

  • 7 giorni durante il periodo di prova (da 1 a 3 mesi)
  • 1 mese nel 1° anno di servizio
  • 2 mesi dal 2° al 9° anno di servizio
  • 3 mesi dal 10° anno di servizio
  • divieto di disdetta in caso d'incapacità lavorativa al 100% dovuta a malattia/infortunio

Legislazione svizzera (senza CCL): 7 giorni durante il periodo di prova (da 1 a 3 mesi), 1 mese nel 1° anno di servizio, 2 mesi dal 2° al 9° anno di servizio, 3 mesi dal 10° anno di servizio

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