Sanzioni

Se venite meno ai vostri obblighi nei confronti dell’assicurazione contro la disoccupazione, gli organi di esecuzione sono tenuti a sanzionarvi e per un determinato periodo non ricevete l’indennità di disoccupazione («giorni di sospensione»). La durata della sospensione dipende dalla gravità della colpa e prevede un massimo di 60 giorni.

I giorni di sospensione vengono disposti quando:

  • siete stati voi a disdire il vostro ultimo rapporto di lavoro;
  • nel caso di disdetta per prestazioni insufficienti non fate il possibile per trovare un’occupazione adeguata;
  • non osservate le prescrizioni di controllo e le indicazioni dell’URC;
  • non osservate il vostro obbligo di informare e annunciare;
  • oppure ottenete o tentate di ottenere indebitamente l’indennità di disoccupazione.

Ricorsi contro una decisione

Se non siete d’accordo con una decisione della Cassa disoccupazione Unia, dell’URC o di un ufficio cantonale del lavoro, potete richiedere una decisione contro la quale sia possibile interporre opposizione. Qualora la decisione vi sia già stata trasmessa in forma scritta, il documento contiene un’indicazione dei rimedi giuridici. Tale indicazione specifica quando (di norma entro 30 giorni civili) e presso quale autorità interporre opposizione. Se procedete in tal senso, riceverete una decisione su opposizione motivata. Qualora non siate d’accordo neanche con questa decisione, avete la possibilità di presentare un ricorso presso il tribunale cantonale delle assicurazioni competente. Di norma i ricorsi presentati nell’ambito delle assicurazioni sociali sono gratuiti, salvo il caso in cui presentiate un ricorso temerario (per ostinazione o malafede e chiaramente in assenza di prospettive).

Prima di presentare ricorso, vi raccomandiamo assolutamente di cercare il dialogo con l’autorità competente.

Se avete domande o dubbi, contattate la vostra sede della Cassa disoccupazione Unia!