Testo iniziativa
Pubblicata nel Foglio federale il 19 aprile 2011. Termine per la raccolta delle firme: 19 ottobre 2012.
I cittadini e le cittadine svizzeri sottoscritti aventi diritto di voto chiedono, in virtù degli articoli 34, 136, 139 e 194 della Costituzione federale e conformemente alla legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (art. 68segg.) che
I La Costituzione federale è modificata come segue:
- Art. 127 cpv. 2bis (nuovo)
2bis I privilegi fiscali a favore delle persone fisiche sono inammissibili. L‘imposizione secondo il dispendio è vietata.
II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:
- Art. 197 n. 9 (nuovo)
Disposizione transitoria dell’art. 127 cpv. 2bis (Principi dell‘imposizione fiscale)
1 La Confederazione emana la legislazione d‘esecuzione entro tre anni dall‘accettazione dell‘articolo 127 capoverso 2bis.
2 Se entro tale termine non è posta in vigore una legge d‘esecuzione, l‘articolo 127 capoverso 2bis si applica direttamente.