Testo dell’iniziativa

Initiative AVSplus

«AVSplus: per un’AVS forte»

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Art. 197 n. 10 (nuovo)

10. Disposizione transitoria dell’articolo 112 (Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità)

1 I beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto ad un supplemento del 10 per cento della loro rendita.

2 Il supplemento è versato al più tardi dall’inizio del secondo anno che segue l’accettazione della presente disposizione da parte del Popolo e dei Cantoni.