FAQ - Domande frequenti

Innanzitutto verificate se il termine di disdetta è stato rispettato. Se avete un contratto di lavoro scritto o siete assoggettati ad un contratto collettivo di lavoro, verificate se è stato stabilito un termine di disdetta. Se non è stato stabilito nulla, si applicano i termini di disdetta previsti dal Codice delle obbligazioni svizzero:

Licenziamento

Termine di disdetta
durante il periodo di prova   7 giorni per la fine di un giorno qualsiasi
nel corso del primo anno di servizio1 mese per la fine di un mese
dal 2° al 9° anno di servizio2 mesi per la fine di un mese
dal 10° anno di servizio3 mesi
  

Ulteriori informazioni sono disponibili su «Licenziamento».

Ha l’impressione che il licenziamento non sia legale? O ha altre domande sul licenziamento? Non esiti a contattare l’ufficio di pagamento della Cassa disoccupazione Unia più vicino.

Se vivete in Svizzera e non avete un lavoro, potete registrarvi come persona disoccupata. In linea di principio, tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori in Svizzera sono assicurati obbligatoriamente contro la disoccupazione. Tuttavia per avere diritto all'indennità di disoccupazione, è necessario soddisfare diversi requisiti. Se non siete sicuri di avere diritto all'indennità di disoccupazione, vi consigliamo di presentare comunque una domanda, in modo che la cassa di disoccupazione possa verificarlo nel dettaglio.

Per far valere il vostro diritto all’indennità di disoccupazione, dovete soddisfare alcune premesse:

  • dovete essere parzialmente o totalmente disoccupati (è considerato «parzialmente disoccupato» chi ha un posto di lavoro a tempo parziale e cerca un posto di lavoro a tempo pieno);
  • potete comprovare una perdita minima di due giorni di lavoro e una perdita salariale;
  • avete il domicilio in Svizzera;
  • avete concluso la scuola dell’obbligo e non avete ancora raggiunto l’età pensionabile;
  • potete comprovare almeno 12 mesi di contribuzione negli ultimi due anni che precedono il primo annuncio;
  • siete idonei al collocamento (disposti, capaci e autorizzati ad accettare un’occupazione adeguata);
  • e adempite le prescrizioni di controllo dell’URC.

In presenza di determinate circostanze siete esonerati dal periodo contributivo (p.es. dopo una formazione o una separazione). Informazioni dettagliate in materia di diritto all’indennità di disoccupazione figurano nell’opuscolo «Disoccupazione – un opuscolo per i disoccupati» (PDF).

L'annuncio alla disoccupazione deve avvenire entro il primo giorno per il quale si richiede l'indennità di disoccupazione - non è possibile annunciarsi retroattivamente! Se ci si annuncia alla disoccupazione più tardi, si perderà l'indennità di disoccupazione durante questi giorni. Potete annunciarvi di persona all'ufficio regionale di collocamento (URC) competente per il vostro domicilio oppure online tramite il sito Job-Room. Per sapere la procedura di annuncio valevole per il vostro luogo di residenza e quali documenti dovete portare con voi, potete consultare il portale informativo delle autorità svizzere.

Se vi annunciate come persona disoccupata, l'ufficio regionale di collocamento (URC) vi aiuterà a trovare un lavoro o un apprendistato. La cassa di disoccupazione esaminerà il vostro diritto all'indennità di disoccupazione. Se avete diritto all'indennità, questa vi sarà versata mensilmente.
Se vi annunciate come persona disoccupata dopo una formazione scolastica, dovete attendere 120 giorni prima di ricevere l'indennità di disoccupazione. Durante questo periodo, potrete completare un tirocinio o partecipare a un semestre di motivazione. L'URC vi aiuterà a trovare una soluzione temporanea.

Link utili:

Durante la disoccupazione, avete diversi obblighi nei confronti dell'assicurazione contro la disoccupazione:

  • Dovete cercare attivamente un nuovo lavoro. Già durante il periodo di disdetta dovete scrivere candidature mirate e conservare le lettere di candidatura e le eventuali lettere di risposta. Durante la disoccupazione, siete obbligati a documentare le vostre richieste e a mostrarle al vostro consulente URC.
  • Dovete accettare un'occupazione "adeguata" (vedi domanda 17).
  • È necessario seguire le istruzioni dell'URC e presentarsi a tutti gli appuntamenti per i colloqui.
  • Dovete partecipare a un provvedimento inerente al mercato del lavoro, che l'URC vi ha assegnato (cfr. domanda 19).
  • Dovete informare immediatamente l'URC e la cassa di disoccupazione di tutte le informazioni rilevanti in relazione alla vostra richiesta e dichiararle sui moduli: ad esempio, se si è malati o se si è trovato un lavoro temporaneo.

In Svizzera esistono oltre 30 casse disoccupazione. Al momento dell’iscrizione spetta a lei decidere da quale cassa desidera essere assistito durante il periodo di disoccupazione. Le consigliamo di scegliere la Cassa disoccupazione Unia. La Cassa disoccupazione Unia è la più importante cassa disoccupazione della Svizzera, con 68 sedi dislocate in tutte le regioni del paese. Siamo aperti a tutti i lavoratori, non solo agli associati o ai dipendenti di determinati rami. Fondiamo il nostro lavoro quotidiano sul motto «competente – personale – efficiente» e la soddisfazione dei clienti ci sta particolarmente a cuore.

Se siete annunciati come persone disoccupate, sarete seguiti da un ufficio regionale di collocamento (URC) e dalla cassa di disoccupazione che avete scelto al momento dell'annuncio. In questo processo sarete supportati nella ricerca di un lavoro dall'URC . Se utile per la ricerca di un lavoro, potrete frequentare dei corsi o svolgere degli stages (le cosiddette "misure per il mercato del lavoro", vedi domanda 19). La cassa di disoccupazionbe scelta, invece, vi verserà l'indennità di disoccupazione (ID). Il vostro diritto all'indennità sarà stabilito non appena avrete presentato tutti i documenti necessari  alla vostra cassa di disoccupazione. La cassa di disoccupazione vi consiglierà su tutte le questioni inerenti all'indennità.

Per far valere il suo diritto all’indennità di disoccupazione, deve soddisfare i seguenti presupposti:

  • essere totalmentee o parzialmente disoccupato;
  • subire una perdita di lavoro di almeno due giorni lavorativi interi consecutivi ed una perdita di guadagno;
  • risiedere in Svizzera;
  • avere terminato la scuola dell’obbligo e non avere ancora raggiunto l’età pensionabile;
  • presentare la prova di aver adempiuto un periodo di contribuzione di almeno 12 mesi nei due anni che precedono l’iscrizione*;
  • essere idoneo al collocamento (disposto, capace e autorizzato ad accettare un’occupazione);
  • e soddisfare le prescrizioni sul controllo dell’URC.

*a determinate condizioni è possibile essere esentato dall’obbligo di contribuzione (si veda la domanda 12).

Per informazioni più dettagliate sul diritto all’indennità di disoccupazione si rimanda all’opuscolo «Disoccupazione – un opuscolo per i disoccupati» (PDF).

Per chiarire il vostro diritto all'indennità di disoccupazione (ALE), la cassa di assicurazione contro la disoccupazione ha bisogno di informazioni sull'attività svolta negli ultimi due anni, come minimo. A tal fine, è necessario presentare il modulo "Domanda di indennità di disoccupazione" e, a seconda della situazione, altri documenti.
Qui troverete un elenco di documenti rilevanti a seconda della vostra situazione.

Se il modulo "Indicazioni della persona assicurata" (IPA) e gli altri documenti rilevanti per il pagamento sono trasmessi alla cassa di disoccupazione completamente e correttamente compilati, entro pochi giorni vi verrà versata l'indennità di disoccupazione. Il modulo IPA vi sarà inviato verso la fine di ogni mese direttamente dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). Compilate immediatamente questo modulo e inoltratelo alla cassa di disoccupazione. È inoltre possibile compilare il modulo online sul portale Job-Room. Se avete lavorato, prestato servizio militare o civile o se siete stati inabili al lavoro durante questo mese: Compilate anche i moduli corrispondenti e/o presentate i documenti associati.

Se non siete più in possesso del modulo "Indicazioni della persona assicurata" (IPA), potete richiederne un duplicato al vostro URC. È anche possibile compilare il modulo online nel portale Job Room. Tutti gli altri moduli sono disponibili sul sito arbeit.swiss.

Se ha diritto all’indennità di disoccupazione, le vengono versate cinque indennità giornaliere alla settimana (da lunedì a venerdì). Poiché il numero di giorni lavorativi varia di mese in mese, l’indennità di disoccupazione versata non è sempre uguale.
L’importo a cui ha diritto dipende dal «guadagno assicurato» (il suo reddito medio durante gli scorsi 6 mesi o – se risulta più favorevole – durante gli ultimi 12 mesi).
Di regola, l’indennità di disoccupazione ammonta al 70% del guadagno assicurato.

Lei ha invece diritto all’80% del guadagno assicurato se:
 

  • ha obblighi di mantenimento nei confronti di figli, o
  • il suo guadagno assicurato non supera i 3'797 franchi, o
  • percepisce una rendita d’invalidità (grado di invalidità pari almeno al 40 %)

Il numero massimo di indennità giornaliere che le spettano dipende dal periodo di contribuzione e dall’età.

Indennità giornaliere    Periodo di contribuzione (in mesi)  Età                     
200da 12 a 24fino a 25
260da 12 a < 18da 25
400da 18 a 24da 25
520*da 22 a 24da 55

* le spettano anche 520 indennità giornaliere se ha adempiuto un periodo di contribuzione da 22 a 24 mesi, ha più di 25 anni e percepisce un’indennità AI che corrisponde ad un grado di invalidità pari almeno al 40%.

In caso di disoccupazione negli ultimi quattro anni prima del raggiungimento dell’età AVS, ha diritto a ulteriori 120 giorni di indennità.

In caso di «esonero dall'adempimento del periodo di contribuzione» (si veda la domanda 12), ha diritto a 90 indennità giornaliere al massimo, indipendentemente dall’età. Le persone, che sono esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione a seguito della riduzione o della soppressione della rendita AI, hanno diritto a 180 indennità giornaliere al massimo.

 

Malgrado il mancato adempimento del periodo di contribuzione, ha ugualmente diritto all’indennità di disoccupazione, se per oltre 12 mesi nei 2 anni che precedono l'iscrizione non ha potuto essere vincolato da un rapporto di lavoro per uno dei seguenti motivi:

  • formazione, a condizione di essere stato domiciliato in Svizzera per almeno 10 anni
  • malattia, infortunio o maternità, a condizione di essere stato domiciliato in Svizzera durante questo periodo
  • soggiorno in un istituto svizzero per l’esecuzione delle pene d’arresto e d’educazione al lavoro o in un istituto svizzero analogo
  • soggiorno di lavoro per più di un anno in uno stato non membro dell’UE o dell’AELS, a condizione che abbia la cittadinanza svizzera o che sia un cittadino dell’UE/AELS domiciliato in Svizzera. Se avete lavorato in Svizzera per 6 mesi negli ultimi 24 mesi dalla data di registrazione

Lei è parimenti esentato dall'adempimento del periodo di contribuzione, se è costretto ad assumere o ad estendere un’attività lavorativa a causa di uno dei seguenti eventi, a condizione che tale evento non risalga a più di un anno dal momento dell'iscrizione alla disoccupazione e che al momento dell’evento lei fosse domiciliato in Svizzera:

  • divorzio o separazione
  • decesso del coniuge
  • soppressione di una rendita AI
  • Perdita di una persona bisognosa di cure che vive nella stessa casa

Nei primi giorni di disoccupazione l’indennità di disoccupazione non le verrà ancora versata, alla stregua di un periodo di attesa. Lei deve però già adempiere i suoi obblighi nei confronti dell’assicurazione contro la disoccupazione. Il numero dei giorni di attesa dipende dal guadagno assicurato e dall’eventuale obbligo di mantenimento nei confronti di figli.

Giorni di attesa  Reddito mensile in CHF  

Obbligo di mantenimento nei confronti di figli                 

   0fino a 3'000indipendentemente dall’obbligo di mantenimento
   03’001 –  5’000con obbligo di mantenimento
   53’001 –  5’000senza obbligo di mantenimento
   5da 5’000con obbligo di mantenimento
 105'001 –  7’500senza obbligo di mantenimento
 157'501 – 10’416senza obbligo di mantenimento
 20da 10’416senza obbligo di mantenimento

 
 Giorni di attesa supplementari:

Giorni di attesa              Motivo                                                                                                                 
    1in seguito a un impiego stagionale 
    5tutti i motivi di esenzione dall’obbligo di contribuzione, eccetto la formazione
120esenzione dall’obbligo di contribuzione in seguito a formazion

 

In caso di violazione dei propri doveri, il diritto all'indennità di disoccupazione può essere temporaneamente sospeso. Tali giorni di sospensione possono essere decisi , se

  • avete disdetto il vostro ultimo lavoro o avete perso il lavoro per propria colpa, ovvero perché avete dato al datore di lavoro un motivo per licenziarvi
  • non vi impegnate sufficientemente per trovare un lavoro
  • non osservate le prescrizioni di controllo
  • non rispettate l'obbligo di fornire informazioni
  • ottenete a torto l'indennità di disoccupazione

La sospensione è compresa tra 1 e 60 giorni lavorativi a seconda della colpa.

Le decisioni o gli ordini dell’organo di esecuzione (URC, cassa disoccupazione, servizio cantonale) le vengono comunicati per iscritto. Un’ «indicazione dei rimedi di diritto» la informa sui passi da intraprendere se non è d’accordo con la decisione.
Di regola, l'opposizione e il ricorso sono gratuiti. Le consigliamo tuttavia di cercare dapprima il dialogo con il servizio che ha notificato la decisione.

Si metta in contatto con noi se non è soddisfatto delle prestazioni della Cassa disoccupazione Unia. Il nostro management della qualità è interessato alle sue richieste e alle sue critiche. Voglia inviare il suo feedback utilizzando il modulo di contatto elettronico.

 

Si parla di «guadagno intermedio» se durante il periodo di disoccupazione viene realizzato un reddito (ad esempio con un impiego temporaneo o un lavoro a tempo parziale). Il guadagno intermedio va annunciato alla cassa disoccupazione. Il guadagno intermedio è attrattivo poiché, sommato alla compensazione per la perdita di guadagno dell’assicurazione contro la disoccupazione, permette di conseguire un reddito superiore alla sola indennità di disoccupazione. Inoltre, un’occupazione permette di acquisire ulteriori esperienze professionali e accumulare un nuovo periodo di contribuzione. Gli assicurati con obblighi di mantenimento nei confronti di figli minori di 25 anni o gli assicurati che hanno più di 45 anni possono richiedere le indennità compensative fino alla fine del termine quadro per la riscossione della presatzione. Gli altri assicurati hanno diritto alle indennità compensative al massimo durante i primi 12 mesi in cui svolgono un'occupazione con un guadagno intermedio.

Un lavoro è adeguato se:

  • corrisponde alle sue capacità e tiene conto delle attività svolte finora (questo criterio non si applica alle persone con meno di 30 anni)
  • non compromette il reinserimento nella sua professione
  • è conciliabile con la sua situazione personale (età, salute, situazione familiare)
  • non richiede uno spostamento di oltre 4 ore al giorno per raggiungere il posto di lavoro e rientrare al domicilio - se ad esempio, ci sono doveri di servizio di assistenza
  • è conforme alle condizioni di lavoro usuali nel luogo e nel settore

Non deve accettare un’occupazione che le procura un salario inferiore al 70% del guadagno assicurato, a meno che non percepisca un’indennità compensativa nell’ambito di un guadagno intermedio.

È necessario segnalare una malattia o un infortunio all'URC e alla cassa di disoccupazione e presentare i relativi moduli alla fine del mese. In caso di malattia, si ha diritto all'indennità di disoccupazione solo per i primi 30 giorni civili di inabilità al lavoro. In seguito, è responsabile l'eventuale assicurazione privata di indennità giornaliera per malattia. Se siete disoccupati e ricevete un'indennità di disoccupazione, siete automaticamente assicurati presso l'Istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva). In caso di infortunio non professionale, riceverete un'indennità di disoccupazione per i primi 3 giorni (compreso il giorno dell'infortunio), dopodiché riceverete un'indennità giornaliera dalla Suva.

Anche le persone disoccupate hanno diritto all'indennità di maternità/paternità. Se diventate madre/padre durante la disoccupazione, dovete presentare una domanda di indennità di maternità/paternità alla cassa di compensazione AVS del vostro ultimo datore di lavoro. L'indennità di maternità/paternità viene versata direttamente dalla cassa di compensazione AVS.

Assicurazione di maternità: il diritto inizia il giorno del parto e termina dopo 14 settimane o al massimo 98 giorni. Dopodiché è possibile ricevere nuovamente l'indennità di disoccupazione.

Assicurazione di paternità: durante i primi sei mesi dalla nascita del bambino, si ha diritto a due settimane di congedo di paternità (massimo 14 indennità giornaliere). L'ufficio regionale di collocamento (URC) deve essere preavvisato con 14 giorni di anticipo e può essere preso in blocchi o sotto forma di singoli giorni.

Troverete i moduli necessari per l'iscrizione e ulteriori informazioni al link Portale informativo AVS-IVV-IV. I moduli vi saranno inviati anche dalla cassa di disoccupazione su richiesta.

I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono provvedimenti (ad esempio corsi e stage), che aiutano a migliorare le sue qualifiche e ad accrescere le possibilità di reinserimento sul mercato del lavoro. Può usufruire di tali prestazioni se ha diritto all’indennità di disoccupazione. I corsi devono però avere un legame evidente con la sua attività professionale e accrescere le sue possibilità di trovare un nuovo posto di lavoro. In caso di disoccupazione prolungata, il provvedimento inerente al mercato del lavoro può anche avere lo scopo di dare un ritmo di vita più strutturato.

Per maggiori informazioni si rimanda all’opuscolo «Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro».

 

Sanzioni

Se venite meno ai vostri obblighi nei confronti dell’assicurazione contro la disoccupazione, gli organi di esecuzione sono tenuti a sanzionarvi e per un determinato periodo non ricevete l’indennità di disoccupazione («giorni di sospensione»). La durata della sospensione dipende dalla gravità della colpa e prevede un massimo di 60 giorni.

I giorni di sospensione vengono disposti quando:

  • siete stati voi a disdire il vostro ultimo rapporto di lavoro;
  • nel caso di disdetta per prestazioni insufficienti non fate il possibile per trovare un’occupazione adeguata;
  • non osservate le prescrizioni di controllo e le indicazioni dell’URC;
  • non osservate il vostro obbligo di informare e annunciare;
  • oppure ottenete o tentate di ottenere indebitamente l’indennità di disoccupazione.

Ricorsi contro una decisione

Se non siete d’accordo con una decisione della Cassa disoccupazione Unia, dell’URC o di un ufficio cantonale del lavoro, potete richiedere una decisione contro la quale sia possibile interporre opposizione. Qualora la decisione vi sia già stata trasmessa in forma scritta, il documento contiene un’indicazione dei rimedi giuridici. Tale indicazione specifica quando (di norma entro 30 giorni civili) e presso quale autorità interporre opposizione. Se procedete in tal senso, riceverete una decisione su opposizione motivata. Qualora non siate d’accordo neanche con questa decisione, avete la possibilità di presentare un ricorso presso il tribunale cantonale delle assicurazioni competente. Di norma i ricorsi presentati nell’ambito delle assicurazioni sociali sono gratuiti, salvo il caso in cui presentiate un ricorso temerario (per ostinazione o malafede e chiaramente in assenza di prospettive).

Prima di presentare ricorso, vi raccomandiamo assolutamente di cercare il dialogo con l’autorità competente.

Se avete domande o dubbi, contattate la vostra sede della Cassa disoccupazione Unia!