Licenziamento

Accertatevi che il vostro datore di lavoro abbia rispettato i termini di disdetta. Se il licenziamento è stato pronunciato in modo irregolare, inviate al vostro datore di lavoro una raccomandata per comunicargli che volete proseguire il rapporto di lavoro.
In assenza di un accordo di segno diverso e in mancanza di un contratto collettivo di lavoro, trovano applicazione i termini di disdetta stabiliti dal Codice delle obbligazioni svizzero:

Periodo di prova

Rapporto di lavoro di durata determinata

Rapporto di lavoro di durata indeterminata

Disposizioni in materia di protezione dalla disdetta (disdetta in tempo inopportuno)

Dopo il periodo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro (CO 336c cpv. 1):

La disdetta data durante uno di tali periodi è nulla. Ciò significa che il rapporto di lavoro prosegue e il licenziamento deve essere pronunciato nuovamente al termine di tale periodo inopportuno.
Se, invece, la disdetta è data prima, il termine che non sia ancora giunto a scadenza all’inizio del periodo è sospeso e riprende a decorrere soltanto dopo la fine del periodo (CO 336c cpv. 2).
Se per la cessazione di un rapporto di lavoro vale un giorno fisso, come la fine di un mese o di una settimana lavorativa, che non coincide con la scadenza del termine prorogato di disdetta, questo è protratto sino al giorno fisso immediatamente successivo (CO 336 c cpv. 3).

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