Che fare se...?

  • Non trovo un posto di tirocinio

    Rivolgiti immediatamente all’ufficio di orientamento professionale del tuo cantone. Trovi l’indirizzo alla pagina www.adressen.sdbb.ch. Il sito www.orientamento.ch offre utili informazioni e una banca dati dei posti di tirocinio. Se sei costretto ad iscriverti alla disoccupazione malgrado il sostegno dell’orientamento professionale, l’URC può aiutarti a trovare una soluzione transitoria, ad esempio uno stage professionale o un semestre di motivazione.

  • Ho quasi terminato il tirocinio e non ho ancora trovato un posto di lavoro

    A tre mesi dalla conclusione del tirocinio, il tuo datore di lavoro dovrebbe comunicarti per iscritto se ti potrà assumere. Se ti viene prospettato un impiego nell’azienda formatrice, chiedi una conferma scritta. Anche se il tuo datore di lavoro ti può impiegare solo per un paio di settimane, ti conviene accettare l’offerta: hai più tempo per cercare un impiego fisso e guadagni di più rispetto al tirocinio. Con un salario più alto, anche se solo per un periodo limitato, aumentano anche le indennità giornaliere in caso di disoccupazione.
    Qualora l’azienda formatrice non ti potesse assumere, comincia immediatamente a cercare un lavoro e iscriviti alla disoccupazione ancora prima di terminare il tirocinio. Le informazioni sull’iscrizione alla disoccupazione le trovi alla rubrica «Disoccupazione – che fare?»

  • Ho concluso una formazione scolastica e non trovo un impiego

    Anche dopo una formazione scolastica puoi iscriverti alla disoccupazione. Devi però attendere 120 giorni prima di ricevere l’indennità di disoccupazione. Durante questo periodo, però, l’URC ti sostiene nella ricerca di un impiego e ti trova eventualmente uno stage professionale o ti propone di partecipare a un semestre di motivazione.

  • Mi hanno licenziato

    Se ti hanno licenziato, devi appurare se il licenziamento é stato notificato nei termini legali e contrattuali. Il tuo datore di lavoro deve attenersi ai termini di disdetta stabiliti dal tuo contratto di lavoro. Se il tuo contratto di lavoro non prevede nulla in materia, si applicano i termini di disdetta previsti dal Codice svizzero delle obbligazioni. Vi sono anche dei periodi di protezione nei quali il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro, ad esempio in caso di malattia o se assolvi la scuola reclute. Troverai informazioni più dettagliate alla rubrica «Licenziamento».

  • Mi sono licenziato

    Se hai dato le dimissioni senza avere trovato un nuovo lavoro, l’assicurazione contro la disoccupazione ti sanzionerà, di norma, con dei «giorni di sospensione». Significa che devi attendere fino a tre mesi al massimo prima di percepire l'e indennità giornaliere. Durante questo periodo sei però tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi nei confronti dell’assicurazione contro la disoccupazione. Ad esempio devi documentare le tue ricerche di lavoro, presentarti ai colloqui previsti dall’URC o inviare alla cassa disoccupazione tutti i moduli debitamente compilati.

  • Intendo licenziarmi perché il mio lavoro nuoce alla mia salute

    Hai intenzione di licenziarti perché hai problemi di salute a causa del tuo lavoro? Prima di dare le dimissioni, consulta un medico. Se il tuo medico può confermarti per iscritto, che sei costretto a licenziarti, perché il tuo lavoro pregiudica la tua salute, non dovrai scontare alcun giorno di sospensione.

    In ogni caso non dare mai disdetta al tuo datore di lavoro senza preavviso, perché in caso di inabilità al lavoro durante il periodo di disdetta hai diritto ad un reddito sostitutivo del salario. Se la disdetta viene data senza preavviso, si possono infatti decretare dei giorni di sospensione proprio per disoccupazione anticipata.


    Anche con un certificato medico devi tuttavia cercare un nuovo impiego immediatamente dopo la disdetta. Devi conservare le tue candidature e presentarle all’URC, se non vuoi che il versamento delle indennità giornaliere venga sospeso temporaneamente a causa di un numero insufficiente di ricerche di lavoro.

     

  • Sono disoccupato e devo assolvere la scuola reclute

    Se ti iscrivi alla disoccupazione poco prima dell’inizio della scuola reclute (SR), non hai diritto, di regola, all’indennità di disoccupazione perché non sei «idoneo al collocamento». Se invece ti iscrivi diversi mesi prima dell’inizio della SR e soddisfi tutti i requisiti richiesti, puoi contare sull’indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione.
    Anche durante la scuola reclute devi però dedicarti alla ricerca di un nuovo lavoro. Puoi chiedere un congedo per partecipare ai colloqui di consulenza dell’URC o per presentarti a un colloquio di lavoro. Nelle caserme sono inoltre disponibili gli strumenti necessari alla ricerca di lavoro (banca dati di posti vacanti o giornali con inserzioni di lavoro).

  • Sono disoccupata e incinta

    Se sei disoccupata e incinta, devi consegnare all’URC e alla cassa disoccupazione un certificato medico che indichi la data presunta del parto. Due mesi prima del parto puoi interrompere le ricerche di lavoro e un mese dopo il parto sei tenuta a riprenderle. Se prima del parto hai lavorato per almeno cinque mesi e hai pagato i contributi AVS per almeno nove mesi, hai diritto alle prestazioni dell’assicurazione maternità. Unia ha pubblicato un opuscolo sul tema «Lavoro e sono incinta», che puoi ordinare gratuitamente.