Pandemia da Coronavirus: guida per la procedura da seguire nell’industria

Il sindacato Unia ha elaborato una guida, destinata all’industria, per affrontare la pandemia provocata dal coronavirus. Questa guida è destinata ai responsabili della sicurezza, alle commissioni del personale e ai segretari sindacali. Costituisce una base per una risposta uniforme all’interno dei differenti settori industriali, in tutte le regioni di Unia.
Procedura
- Il datore di lavoro esonera con effetto immediato l'addetto/a alla sicurezza dell'azienda da ogni altra attività, affinché quest’ultimo/a possa dedicarsi interamente al suo compito inerente alla sicurezza.
- L’addetto/a alla sicurezza controlla quotidianamente l’intera azienda (e il tragitto per recarsi al lavoro) per garantire che l’«Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID—19)» del Consiglio federale venga applicata in modo rigoroso e ne monitora l’osservanza.
- Se l’addetto/a alla sicurezza riscontra carenze nell'attuazione e nell’osservanza dell’Ordinanza 2, ne dà immediata comunicazione alla direzione aziendale e alla commissione del personale e chiede che tali carenze vengano tempestivamente rimosse.
- Se le carenze riscontrate non vengono rimosse tempestivamente in stretta collaborazione tra l’addetto/a alla sicurezza, la direzione aziendale e la commissione del personale, l’addetto/a alla sicurezza e/o la commissione del personale chiedono l’immediata interruzione dell’attività aziendale con pagamento integrale dei salari fino alla rimozione delle carenze. A tal fine l'azienda deve presentare una domanda d’indennità per lavoro ridotto.
- L'addetto/a alla sicurezza e/o la commissione del personale trasmettono la richiesta d’interruzione dell'attività aziendale anche alla regione Unia interessata, elencando le carenze riscontrate e non rimosse.
- La regione Unia contatta tempestivamente la direzione aziendale esigendo l’immediata rimozione delle carenze riscontrate o l’interruzione dell'attività aziendale. Provvede inoltre a informare la direzione del ramo professionale Unia interessata e all’occorrenza anche l’ispettorato del lavoro cantonale.
- Se neanche l’intervento della regione Unia porta ad una rimozione delle carenze riscontrate o a un’interruzione dell'attività aziendale, la regione Unia informa la direzione del ramo professionale interessata, che a sua volta contatta l'associazione padronale. All’occorrenza la direzione del ramo professionale informa la SECO.
- Nelle aziende che non prevedono la figura dell'addetto/a alla sicurezza, i relativi compiti vengono eseguiti direttamente dalla commissione del personale, che a tal fine viene esonerata dalle sue altre attività. Nelle aziende in cui manca una commissione del personale o in cui sia l’addetto/a alla sicurezza che la commissione del personale non si mostrano cooperativi nei confronti dei problemi sottoposti dalle collaboratrici e dai collaboratori, questi ultimi si rivolgono direttamente alla regione Unia, che sulla base di una descrizione possibilmente precisa del problema contatta direttamente la direzione aziendale.
Spiegazioni
Assumendo quanto segue:
- l’«Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID—19)» del 13 marzo 2020 del Consiglio federale (modificata il 16 marzo 2020) viene rispettata rigorosamente da tutta la società e naturalmente anche da tutte le aziende dell’industria;
- al datore di lavoro compete la responsabilità generale per la tutela della salute in azienda; 1
- qualora non sia in grado di rispettare e attuare rigorosamente l’ordinanza del Consiglio federale, il datore di lavoro chiude l'attività con pagamento integrale dei salari fino al momento in cui riesce a dare attuazione all’ordinanza; a tal fine l'azienda presenta una domanda d’indennità per lavoro ridotto;
- il datore di lavoro deve far «cooperare i lavoratori ai provvedimenti sulla protezione della salute nel lavoro (...)» ;2
- la rappresentanza dei lavoratori ha particolari diritti di partecipazione in materia di sicurezza durante il lavoro e protezione del lavoratore; 3
- tutti i contratti collettivi di lavoro dell’industria definiscono in modo dettagliato i diritti di partecipazione delle commissioni del personale e in particolare i loro diritti in materia di tutela della salute;
- se constata anomalie compromettenti la sicurezza sul lavoro, il lavoratore deve immediatamente eliminarle. Se non ne è autorizzato o non può provvedervi, deve annunciare senza indugio le anomalie al datore di lavoro. 4
- di norma particolari incarichi in materia di tutela della salute vengono delegati a lavoratori qualificati e in particolare a un/una addetto/a alla sicurezza e alla tutela della salute, che a tal fine segue una formazione ad hoc; 5
- i cosiddetti «organi di esecuzione» (Suva, SECO, ispettorati del lavoro cantonali) hanno il compito di controllare e all’occorrenza imporre il rispetto delle prescrizioni in materia di tutela della salute nelle aziende.
Nella consapevolezza che
- anche le segretarie e i segretari sindacali espongono se stessi e i lavoratori a grandi rischi quando effettuano visite sul posto di lavoro,
- numerose aziende cercano d’imporre ampie restrizioni alle visite,
- il personale sul posto, il/la sua addetto/a alla sicurezza e la commissione del personale conoscono e sanno valutare meglio di chiunque altro la situazione dell'azienda,
la direzione del settore Industria raccomanda di adeguarsi a questa procedura per contrastare la pandemia. direzione del settore Industria d'Unia raccomanda di attenersi alla presente procedura nel quadro della gestione della pandemia da Coronavirus.
1 Cfr. disposizioni di base: art. 328 cpv. 2 CO; art. 82 cpvv. 1 e 2 LAINF; artt. 6 cpv. 1 e 3 LL
2 Base legale: art. 6 cpv. 3 LL
3 Base legale: art. 10 della Legge sulla partecipazione
4 Base legale: art. 11 cpv. 2 OPI, art. 10 cpv. 2 OLL 3
5 Base legale: art. 7 cpv. 1 OLL 3