Controlla le tue condizioni di lavoro nel ramo delle pulizie
Il Contratto collettivo di lavoro (CCL) del ramo delle pulizie per la Svizzera tedesca disciplina i salari, gli orari di lavoro, il perfezionamento e molto altro ancora. Le disposizioni del CCL devono essere imperativamente rispettate da tutti i datori di lavoro. Purtroppo nel ramo delle pulizie ci sono troppe violazioni del CCL. Ora basta!
Com’è la situazione nella tua impresa?
I tuoi diritti
- Salario minimo: il tuo CCL definisce i salari minimi. Il salario minimo secondo la tua categoria salariale deve essere imperativamente rispettato.
- Supplementi salariali: ti spetta un’indennità per i giorni festivi e per le vacanze.
- Tredicesima mensilità: se lavori da almeno tre mesi nella stessa impresa, hai diritto alla tredicesima mensilità.
- Orario di lavoro: il tempo che trascorri per il tuo datore di lavoro deve essere registrato e pagato come orario di lavoro. Gli accordi che prevedono un determinato lasso di tempo per ogni stanza o edificio non sono consentiti.
- Tempo di viaggio: se viaggi per il datore di lavoro, il tempo di viaggio deve essere registrato e pagato. Il tragitto da casa tua al luogo di lavoro definito nel contratto non viene pagato.
- Indennità per il pranzo: se non lavori sempre nel luogo definito nel contratto e se lavori per più di 6 ore, hai diritto a un’indennità per il pranzo di 16 franchi. (Questa disposizione si applica se lavori in un’impresa con più di 5 dipendenti.)
- Sicurezza sul lavoro: hai diritto a una formazione sulle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.
Salari minimi 2023 per il ramo delle pulizie nella Svizzera tedesca
Salari minimi per | Salario orario | Salario mensile (in caso di impiego fisso) |
Pulizia di manutenzione I | 20.20 | 3676.40 |
Pulizia di manutenzione II | 21.20 | 3858.40 |
Pulizie speciali I | 22.30 | 4058.60 |
Pulizie speciali II | 23.30 | 4240.60 |
Pulizie negli ospedali I | 20.80 | 3785.60 |
Pulizie negli ospedali II | 21.80 | 3967.60 |
Pulizie dei veicoli I | 22.10 | 4022.20 |
Pulizie dei veicoli II | 23.10 | 4204.20 |