Ricongiungimento familiare

Criteri per il ricongiungimento familiare fondati sulla nazionalità

Il ricongiungimento familiare è un ambito complesso del diritto in materia d’immigrazione. Si applicano criteri diversi a seconda che si tratti di cittadini di Paesi dell’UE, di Stati terzi o di cittadini svizzeri. Attenzione: occorre rispettare i termini per il ricongiungimento familiare!

Ruolo determinante del passaporto e del permesso di soggiorno

I cittadini dei Paesi dell’UE e di Stati terzi titolari di un permesso di dimora o di soggiorno (permesso C, B o L/UE) hanno diritto al ricongiungimento familiare. Per i cittadini dell’UE si applicano tuttavia altre disposizioni. I cittadini di Stati terzi titolari unicamente di un permesso di soggiorno di breve durata (permesso L) non hanno diritto al ricongiungimento familiare.

Rispetto dei termini

Per i cittadini di Stati terzi si applicano le seguenti disposizioni: il ricongiungimento deve essere richiesto entro cinque anni per i figli di età inferiore ai 12 anni. Il ricongiungimento va invece effettuato entro 12 mesi se i figli hanno superato i 12 anni.

I cittadini dell’UE residenti in Svizzera possono essere raggiunti da:

  • il/la coniuge e i figli di meno di 21 anni, il cui sostentamento è assicurato;
  • I propri parenti e i parenti del/della coniuge (compresi i nonni), il cui sostentamento è garantito

Consulenza per affiliati Unia

In qualità di affiliato di Unia, per le questioni di diritto di soggiorno puoi beneficiare della nostra consulenza giuridica. Rivolgiti al tuo Segretariato Unia.

Informati per tempo sui tuoi diritti in materia di ricongiungimento familiare. Presta particolare attenzione ai termini prescritti!